Art. 4.
(Servizio nelle sedi disagiate).

      1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di

 

Pag. 48

trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.
      2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

          a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

          b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

      3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.
      4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
      6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente

 

Pag. 49

procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità»;

          b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni»;

          c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.
      2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.
      3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il

 

Pag. 50

conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.
      5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

      2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.